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  Condizioni generali di contratto
 

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e il saldo dovra' essere versato 20 giorni prima della partenza tramite bonifico bancario.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato -al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma- l'importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

AVVISO AI PASSEGGERI AI SENSI DELL' ART. 6, N.2, REGOLAMENTO (CE) N. 2027/97
Sulla base del Regolamento (CE) n. 2027/97, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco, non ha più alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non può pertanto escludere o limitare la propria responsabilità per danni come avveniva in passato (fino all'equivalente in ECU di 100.000 DSP - Diritti Speciali di Prelievo del Fondo Monetario Internazionale), fornendo la prova dell'adozione di tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno; nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità ove fornisca tale prova.
È comunque esclusa la responsabilità del vettore comunitario per quei danni che risultassero dovuti a negligenza del passeggero. Nel caso di pressanti necessità economiche, il vettore comunitario ha l'obbligo di versare, agli aventi diritto, un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all'equivalente in ECU di 15.000 DSP per passeggero del vettore comunitario. La copertura assicurativa per la responsabilità civile del vettore comunitario è conforme al regolamento. Si precisa che il regime di responsabilità di cui al presente avviso (applicabile ai soli vettori aerei in possesso di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea) prevale su diverse condizioni o regolamentazioni del contratto di trasporto, eventualmente richiamate nel biglietto aereo.

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

SCHEDA TECNICA
ORIENTE
Validità del programma: novembre 2002/marzo 2003
Quote di partecipazione: sono espresse in euro (€ ).
Regime Fiscale
Tutti i prezzi indicati si intendono comprensivi di I.V.A., ove dovuta, secondo la disciplina prevista dall'art. 74-ter del D.P.R. 26.10.1972 n° 633.
Cambi applicati: per il calcolo dei servizi, il cambio massimo tollerato é come segue:
Dollaro USAI: 1 $ = € 1,00
Diritti di iscrizione adulti
- pacchetto trasporto + soggiorno alberghiero: € 31/Lit. 60.024 a persona;
- pacchetto solo soggiorno alberghiero: € 31.00/Lit. 60.024 a persona.
Prezzo globale del viaggio: il prezzo globale forfait del pacchetto è dato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi, tasse aeroportuali e delle quote di iscrizione.
Spese di variazione: per pratiche già confermate, sulle successive modifiche da parte del cliente verrà richiesto un contributo fisso di spese operative pari a € 26/Lit. 50.343 a pratica, ove non specificato diversamente, a condizione che tali variazioni non comportino ulteriori spese nei confronti dei vari fornitori dei servizi.
Penalità di cancellazione:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni Generali di Contratto, al primo comma del punto 7, verrà addebitato -al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma- l'importo delle seguenti penalità:

CATALOGO ORIENTE - penalità di cancellazione dal 01.11.2002
CATALOGO ITALIA - penalità di cancellazione dal 01.01.2002
- 10% dall'atto della prenotazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza, sabato escluso;
- 30% da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, sabato escluso;
- 50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza, sabato escluso.
- Nessun rimborso dopo tale termine.

TUTTE LE DESTINAZIONI - penalità di cancellazione
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.

IMPORTANTE
Aggiornamento delle quote di partecipazione: i prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revisione fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aereoporti, dal tasso di cambio applicato (ex.Art.11 d.lgs. 111/95).
Tali prezzi sono stati calcolati con le tariffe dei vettori valide al 31.10.2001 e con riferimento a diritti e tasse in vigore alla stessa data.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicato dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
3. alle oscillazioni valutarie con incidenza massima dell'80% del prezzo del pacchetto turistico venduto a prezzo forfettario e del 90% del prezzo in caso di contratto di compravendita di soli servizi a terra o di servizi a terra abbinati a trasporto, non venduti a prezzo forfettario.


Organizzazione tecnica: ORIENTE VIAGGI
- Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo rinnovata dalla Provincia di Pistoia in data 23 maggio 1997 con decreto nr. 909, protocollo 38123.
Il presente programma è redatto conformemente alle disposizioni della Legge Regionale Toscana n.16 dell'8.2.94 ed al Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95.
Copia del programma è stata inviata alla Provincia di Pisa per opportuna informazione ed ai fini di adempimenti di conoscenza.
- La copertura per la responsabilità civile è con polizza n.2093200443384 contratta con la Milano Assicurazioni S.p.A. Tale copertura per la responsabilità civile nei confronti dei Clienti è conforme allo schema tipo L.R 16/94 delibera n 5283, ai sensi della C C V (Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio, ratificata in Italia con legge n. 1084 del 27.12.1977), nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314 così come recepita dalla Regione Toscana con la legge n.16 del 8.2.94, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, incluse le perdite patrimoniali intendendosi per tali i pregiudizi economici risarcibili ai sensi di polizza non conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali.


"Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 269"
La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero" Art. 16 Legge 269 del 3/8/1998.


POLIZZA ASSICURATIVA
ASSICURAZIONE WAYCALL ASSISTANCE
I clienti che acquistano un pacchetto turistico comprendente il trasporto più il soggiorno alberghiero beneficiano del servizio assicurativo Waicall Assistance per l'assistenza persone, rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e
assicurazione bagaglio.

CONDIZIONI GENERALI
Decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie per gli assicurati decorrono dalla data di inizio del viaggio e terminano alla data di fine viaggio, regolarmente comunicate alla Società.
Estensione territoriale
Il Paese o il gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato alla Società, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio. Sono esclusi i Paesi in stato di belligeranza (anche non dichiarata).
Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da: movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione ed altri fenomeni naturali; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
servizio militare, scioperi, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio,
terrorismo, guerra, insurrezioni, atti volontari e premeditati dell'Assicurato; dolo dell'Assicurato;
abuso di alcolici o psicofarmaci; uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche, guida di slitte, alpinismo, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, paracadutismo, deltaplano, pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio; patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre il 6° mese; espianto e/o trapianto di organi;
aids; malattie mentali, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; suicidio o tentativo di suicidio. Sono altresì esclusi i sinistri verificatisi all'estero successivamente al 60°giorno dall'inizio del viaggio/soggiorno.
Perdita del diritto al risarcimento
Sono escluse le richieste di rimborso relative a denunce inviate alla Società oltre il 30° giorno da quello in cui si è verificato l'evento.
Criteri di liquidazione
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente qiuetanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione o dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto al termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio delle settimane in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, calcolato sulla base delle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
Cumulo dei rischi
In caso di evento che coinvolga più assicurati l'esborso massimo della Società non potrà complessivamente superare l'importo di lire trecento milioni complessivi per le garanzie assistenza, spese mediche o bagaglio; in caso di supero degli importi indicati, il costo eccedente resterà a carico in parti proporzionali fra gli assicurati coinvolti nello stesso evento.

SPESE MEDICHE ALL'ESTERO
1) Nel limite del massimale di lire due milioni, verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante viaggi all'estero conseguenti a malattia non pregressa o infortunio verificatesi in Europa durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri (con l'ulteriore limite di lire quattrocentomila al giorno per Assicurato per rette di degenza), interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico, cure dentarie solo a seguito di infortunio ( con l'ulteriore limite di lire duecentomila per Assicurato).
2) Franchigia
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di lire centomila che rimane a carico dell'Assicurato.
3) Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica.
È altresì escluso l'aborto, tranne nel caso in cui sia spontaneo e non provocato artificiosamente. Non saranno ammesse al risarcimento le spese sostenute dall'Assicurato dopo il rientro al suo domicilio.

ASSISTENZA PERSONE
1) La società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata, nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro o in natura.
2) Consulenza medica telefonica.
3) Trasporto Sanitario Organizzato.
4) Trasporto della salma.
5) Rientro con un familiare assicurato.
6) Assistenza ai minori.
7) Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione.
8) Rientro anticipato.
9) Prolungamento del soggiorno.
10) Spese telefoniche telegrafiche.
11) Invio urgente di medicinali all'estero.
12) Anticipo spese di prima necessità.
13) Trasmissione messaggi urgenti.
14) Interprete.
15) Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
16) Responsabilità
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni dell'Assicurato di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle condizioni generali e al seguito di: disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; ogni circostanza fortuita o imprevedibile; cause di forza maggiore.
17) Restituzione dei titoli di viaggio
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
1) Oggetto dell'Assicurazione
Viene assicurato entro i massimali di lire cinquecentomila il bagaglio dell'Assicurato durante viaggi o soggiorni contro i danni da furto, rapina, scippo, incendio ed ogni avaria in genere (purchè dovuta a causa di forza maggiore), nei limiti e con le esclusioni più avanti descritte. Sempre entro il limite massimale assicurato, ma comunque non oltre lire duecentomila a persona, in caso di furto totale del bagaglio o ritardo di riconsegna di oltre 24 ore (debitamente comprovato dal vettore) è previsto il rimborso di quanto speso per l'acquisto di capi di vestiario di prima necessità. Il rimborso per tali capi verrà effettuato in base al valore a nuovo solo a presentazione fattura o ricevuta d'acquisto e purchè l'acquisto stesso sia avvenuto nelle località estere previste dall'itinerario di viaggio.
2) Limitazioni
La garanzia assicurativa è prestata con le seguenti limitazioni:
a) tutto quanto non costituisce abbigliamento, è coperto cumulativamente fino ad un massimo pari al 50% del massimale assicurato;
b) gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso sono assicurati cumulativamente fino ad un massimo pari al 30% del massimale assicurato;
c) il limite di risarcimento per singolo oggetto (e come tale sono considerati l'insieme degli articoli sportivi e l'insieme dei corredi fotografici) è fissato nel 25% del massimale assicurato con un massimo in ogni caso di duecentocinquantamila;
d) le pellicole ed i nastri magnetici sono assicurati solo per il valore di acquisto documentato;
e) Spese di rifacimento documenti d' identità, nel limite di lire duecentomila sempre entro il massimale assicurato per
persona.
3) Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
i danni provocati dolosamente o per colpa incuria o negligenza dell'Assicurato; i danni derivanti da colaggio liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, da normale usura, da difetti di fabbricazione e da eventi atmosferici; il denaro in ogni sua forma, i documenti, i titoli, le collezioni, i souvenir, le armi personali e da difesa; i danni di rottura (a meno che tali danni si siano verificati a seguito di incidenti al mezzo di trasporto, forza maggiore); danni derivati da dimenticanza, smarrimento, perdita o incuria dell'Assicurato; il furto di bagaglio a bordo di motoveicoli, all'esterno di veicoli o all'interno di veicoli lasciati incustoditi. I beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati insieme ai capi stessi o ad imprese di trasporto, incluso il vettore aereo, non sono coperti da assicurazione. A bordo di veicoli, anche se custoditi, non sono garantiti i beni, al cui precedente punto 2 b e gli accessori fissi o di servizio dei veicoli stessi, intendendosi come tali, anche l'eventuale autoradio/registratore estraibile.
4) Criteri di risarcimento
La Società rimborserà il danno in base al valore a nuovo al momento del sinistro purchè la proprietà sia regolarmente comprovata da idonea documentazione (fattura o ricevuta fiscale) e i beni siano stati acquistati da non più di 3 mesi. In assenza di tale documentazione, il rimborso avverrà, tenuto conto del degrado e stato d'uso dei beni e con un massimo di lire centomila per ogni singolo oggetto. Per i beni acquistati nel corso del viaggio , l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa. In ogni caso resterà a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia assoluta di lire centomila.
5) Obblighi dell'Assicurato
Pena la perdita al diritto dell'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale.

Si consiglia la stipula di una polizza integrativa a copertura del bagaglio per danni, smarrimento, furto e/o rapina. La stessa potrà essere richiesta all'atto della prenotazione.


POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA
Vi segnaliamo che all'atto della prenotazione è possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento, il cui premio ammonta al 5% del costo totale del viaggio.
1) Oggetto dell'assicurazione
La società rimborserà all'Assicurato entro il capitale assicurato e con lo scoperto di cui al successivo punto 4, le penalità di annullamento corrisposte dall'Assicurato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio (per quanto riguarda la biglietteria aerea ai sensi della normativa che regola la relativa tariffa), se il viaggio e/o soggiorno verrà annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della stipula della polizza: decesso dell'Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (escluso i domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, della persona con la quale doveva condividere la stessa camera, ovvero dell'unico socio o co-titolare della Ditta dell'Assicurato; malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da comportare per l'Assicurato l'impossibilità a intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle stesse persone malate o infortunate; danni materiali all'abitazione, allo studio o all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; convocazione della Pubblica Autorità;
furto dei documenti necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
2) Variazione di programma
Qualora a seguito di uno degli eventi indicati al precedente punto 1 il viaggio o la locazione vengano iniziati posteriormente alla prevista data di partenza ovvero, ove sia già iniziato il viaggio o la locazione, essi debbano essere interrotti, la Compagnia rimborserà il costo del viaggio organizzato o della locazione, proporzionalmente al periodo di giorni non utilizzati.
3) Norme per la sottoscrizione
Le prestazioni previste della garanzia devono essere sottoscritte al momento della prenotazione del viaggio o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario prima della partenza.
4) Capitale scoperto
L'assicurazione è prestata entro il limite del costo al viaggio/soggiorno indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di Lire 10 milioni per persona e di lire 20 milioni per nucleo familiare e con uno scoperto (per il solo caso di malattia senza ricovero) pari al 10% da calcolarsi sulla penale applicata con il minimo di lire centomila.
5) Limitazione
La società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggior quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia all'Agenzia di Viaggio resterà a carico dell'Assicurato.
6) Denuncia di sinistro
Pena la perdita del diritto a risarcimento, in caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è tenuto a farne denuncia a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro cinque giorni dall'evento. La Società si riserva il diritto di chiedere in visione tutta la documentazione necessaria per ammettere il sinistro a risarcimento.

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