1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore
che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle
loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del
d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95)
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per
un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata
al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto
applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo
o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità
civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori
catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari,
giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione
ovvero all'atto della richiesta impegnativa e il saldo dovra'
essere versato 20 giorni prima della partenza tramite bonifico
bancario.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo
o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato -al netto dell'acconto versato di cui all'art.
5/1° comma- l'importo della penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo
(oltre al costo individuale di gestione pratica).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell'offerta di un
pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2°
e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o
nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore
che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica
del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l'evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del
1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non
può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e
per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
AVVISO AI PASSEGGERI AI SENSI DELL' ART. 6, N.2, REGOLAMENTO
(CE) N. 2027/97
Sulla base del Regolamento (CE) n. 2027/97, la responsabilità
del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite
o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell'aeromobile
o durante l'imbarco o lo sbarco, non ha più alcun limite
finanziario. Il vettore comunitario non può pertanto
escludere o limitare la propria responsabilità per
danni come avveniva in passato (fino all'equivalente in ECU
di 100.000 DSP - Diritti Speciali di Prelievo del Fondo Monetario
Internazionale), fornendo la prova dell'adozione di tutte
le misure necessarie e possibili per evitare il danno; nel
caso di danni di importo superiore, il vettore sarà
esonerato da responsabilità ove fornisca tale prova.
È comunque esclusa la responsabilità del vettore
comunitario per quei danni che risultassero dovuti a negligenza
del passeggero. Nel caso di pressanti necessità economiche,
il vettore comunitario ha l'obbligo di versare, agli aventi
diritto, un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito
e, in caso di morte, non inferiore all'equivalente in ECU
di 15.000 DSP per passeggero del vettore comunitario. La copertura
assicurativa per la responsabilità civile del vettore
comunitario è conforme al regolamento. Si precisa che
il regime di responsabilità di cui al presente avviso
(applicabile ai soli vettori aerei in possesso di licenza
di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea)
prevale su diverse condizioni o regolamentazioni del contratto
di trasporto, eventualmente richiamate nel biglietto aereo.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore,
il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del
Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi
dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art.
21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma;
art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11;
art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
SCHEDA TECNICA
ORIENTE
Validità del programma: novembre 2002/marzo
2003
Quote di partecipazione: sono espresse in euro (€
).
Regime Fiscale
Tutti i prezzi indicati si intendono comprensivi di I.V.A.,
ove dovuta, secondo la disciplina prevista dall'art. 74-ter
del D.P.R. 26.10.1972 n° 633.
Cambi applicati: per il calcolo dei servizi, il cambio
massimo tollerato é come segue:
Dollaro USAI: 1 $ = € 1,00
Diritti di iscrizione adulti
- pacchetto trasporto + soggiorno alberghiero: € 31/Lit.
60.024 a persona;
- pacchetto solo soggiorno alberghiero: € 31.00/Lit.
60.024 a persona.
Prezzo globale del viaggio: il prezzo globale forfait
del pacchetto è dato dalla somma dei prezzi dei singoli
servizi, tasse aeroportuali e delle quote di iscrizione.
Spese di variazione: per pratiche già confermate,
sulle successive modifiche da parte del cliente verrà
richiesto un contributo fisso di spese operative pari a €
26/Lit. 50.343 a pratica, ove non specificato diversamente,
a condizione che tali variazioni non comportino ulteriori
spese nei confronti dei vari fornitori dei servizi.
Penalità di cancellazione:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni Generali
di Contratto, al primo comma del punto 7, verrà addebitato
-al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma-
l'importo delle seguenti penalità:
CATALOGO ORIENTE -
penalità di cancellazione dal
01.11.2002
CATALOGO ITALIA - penalità
di cancellazione dal 01.01.2002
- 10% dall'atto della prenotazione sino a 20 giorni lavorativi
prima della partenza, sabato escluso;
- 30% da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, sabato
escluso;
- 50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza, sabato
escluso.
- Nessun rimborso dopo tale termine.
TUTTE LE DESTINAZIONI
- penalità di cancellazione
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno
concordate di volta in volta
alla firma del contratto. Per tutte le combinazioni nessun
rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali
di espatrio.
IMPORTANTE
Aggiornamento delle quote di partecipazione: i prezzi
in vigore per i contratti già stipulati potranno subire
revisione fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza
della variazione del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti e negli aereoporti, dal tasso di
cambio applicato (ex.Art.11 d.lgs. 111/95).
Tali prezzi sono stati calcolati con le tariffe dei vettori
valide al 31.10.2001 e con riferimento a diritti e tasse in
vigore alla stessa data.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già
stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante
così come comunicato dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali
quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli
aeroporti così come comunicati dalle autorità
competenti;
3. alle oscillazioni valutarie con incidenza massima dell'80%
del prezzo del pacchetto turistico venduto a prezzo forfettario
e del 90% del prezzo in caso di contratto di compravendita
di soli servizi a terra o di servizi a terra abbinati a trasporto,
non venduti a prezzo forfettario.
Organizzazione tecnica: ORIENTE VIAGGI
- Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività
di agenzia di viaggi e turismo rinnovata dalla Provincia di
Pistoia in data 23 maggio 1997 con decreto nr. 909, protocollo
38123.
Il presente programma è redatto conformemente alle
disposizioni della Legge Regionale Toscana n.16 dell'8.2.94
ed al Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95.
Copia del programma è stata inviata alla Provincia
di Pisa per opportuna informazione ed ai fini di adempimenti
di conoscenza.
- La copertura per la responsabilità civile è
con polizza n.2093200443384 contratta con la Milano Assicurazioni
S.p.A. Tale copertura per la responsabilità civile
nei confronti dei Clienti è conforme allo schema tipo
L.R 16/94 delibera n 5283, ai sensi della C C V (Convenzione
Internazionale sul Contratto di Viaggio, ratificata in Italia
con legge n. 1084 del 27.12.1977), nonché ai sensi
della direttiva CEE 90/314 così come recepita dalla
Regione Toscana con la legge n.16 del 8.2.94, per i danni
involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, incluse
le perdite patrimoniali intendendosi per tali i pregiudizi
economici risarcibili ai sensi di polizza non conseguenti
a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali.
"Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge
269"
La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all'estero" Art. 16 Legge
269 del 3/8/1998.
POLIZZA ASSICURATIVA
ASSICURAZIONE WAYCALL ASSISTANCE
I clienti che acquistano un pacchetto turistico comprendente
il trasporto più il soggiorno alberghiero beneficiano
del servizio assicurativo Waicall Assistance per l'assistenza
persone, rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
e
assicurazione bagaglio.
CONDIZIONI GENERALI
Decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie per gli assicurati decorrono dalla data di inizio
del viaggio e terminano alla data di fine viaggio, regolarmente
comunicate alla Società.
Estensione territoriale
Il Paese o il gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio,
regolarmente comunicato alla Società, e dove l'Assicurato
ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, dalla
stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del
viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione
del viaggio. Sono esclusi i Paesi in stato di belligeranza
(anche non dichiarata).
Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento
derivante, direttamente o indirettamente, da: movimenti tellurici,
eruzione vulcanica, inondazione ed altri fenomeni naturali;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali
o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione
o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi x, ecc.);
servizio militare, scioperi, sommosse, movimenti popolari,
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio,
terrorismo, guerra, insurrezioni, atti volontari e premeditati
dell'Assicurato; dolo dell'Assicurato;
abuso di alcolici o psicofarmaci; uso non terapeutico di stupefacenti
e allucinogeni; prove, allenamenti e gare automobilistiche,
motociclistiche e motonautiche, guida di slitte, alpinismo,
salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, paracadutismo,
deltaplano, pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà
e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; malattie
che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza
oltre il 6° mese; espianto e/o trapianto di organi;
aids; malattie mentali, disturbi psichici compresi i comportamenti
nevrotici; suicidio o tentativo di suicidio. Sono altresì
esclusi i sinistri verificatisi all'estero successivamente
al 60°giorno dall'inizio del viaggio/soggiorno.
Perdita del diritto al risarcimento
Sono escluse le richieste di rimborso relative a denunce inviate
alla Società oltre il 30° giorno da quello in cui
si è verificato l'evento.
Criteri di liquidazione
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato,
previa presentazione in originale delle relative notule, distinte
e ricevute debitamente qiuetanzate. A richiesta dell'Assicurato
la Società restituisce i precitati originali, previa
apposizione della data di liquidazione o dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale
delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso,
la Società effettuerà il pagamento di quanto
dovuto al termine del presente contratto previa dimostrazione
delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a
carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti
in Italia, in valuta italiana, al cambio medio delle settimane
in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato,
calcolato sulla base delle quotazioni dell'Ufficio Italiano
dei Cambi.
Cumulo dei rischi
In caso di evento che coinvolga più assicurati l'esborso
massimo della Società non potrà complessivamente
superare l'importo di lire trecento milioni complessivi per
le garanzie assistenza, spese mediche o bagaglio; in caso
di supero degli importi indicati, il costo eccedente resterà
a carico in parti proporzionali fra gli assicurati coinvolti
nello stesso evento.
SPESE MEDICHE ALL'ESTERO
1) Nel limite del massimale di lire due milioni, verranno
rimborsate le spese mediche sostenute durante viaggi all'estero
conseguenti a malattia non pregressa o infortunio verificatesi
in Europa durante il periodo di validità della garanzia
relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri (con
l'ulteriore limite di lire quattrocentomila al giorno per
Assicurato per rette di degenza), interventi chirurgici, medicinali
prescritti da un medico, cure dentarie solo a seguito di infortunio
( con l'ulteriore limite di lire duecentomila per Assicurato).
2) Franchigia
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta
di lire centomila che rimane a carico dell'Assicurato.
3) Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono
escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche,
termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto,
protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi
o applicazioni di natura estetica.
È altresì escluso l'aborto, tranne nel caso
in cui sia spontaneo e non provocato artificiosamente. Non
saranno ammesse al risarcimento le spese sostenute dall'Assicurato
dopo il rientro al suo domicilio.
ASSISTENZA PERSONE
1) La società si obbliga entro i limiti convenuti in
polizza a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato,
mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della
Centrale Operativa, la prestazione assicurata, nel caso in
cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto potrà
consistere in prestazioni in denaro o in natura.
2) Consulenza medica telefonica.
3) Trasporto Sanitario Organizzato.
4) Trasporto della salma.
5) Rientro con un familiare assicurato.
6) Assistenza ai minori.
7) Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione.
8) Rientro anticipato.
9) Prolungamento del soggiorno.
10) Spese telefoniche telegrafiche.
11) Invio urgente di medicinali all'estero.
12) Anticipo spese di prima necessità.
13) Trasmissione messaggi urgenti.
14) Interprete.
15) Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali,
la Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato
senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale
Operativa.
16) Responsabilità
La Società declina ogni responsabilità per ritardi
o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle
prestazioni dell'Assicurato di Assistenza in caso di eventi
già esclusi ai sensi delle condizioni generali e al
seguito di: disposizioni delle autorità locali che
vietino l'intervento di assistenza previsto; ogni circostanza
fortuita o imprevedibile; cause di forza maggiore.
17) Restituzione dei titoli di viaggio
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società
i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
1) Oggetto dell'Assicurazione
Viene assicurato entro i massimali di lire cinquecentomila
il bagaglio dell'Assicurato durante viaggi o soggiorni contro
i danni da furto, rapina, scippo, incendio ed ogni avaria
in genere (purchè dovuta a causa di forza maggiore),
nei limiti e con le esclusioni più avanti descritte.
Sempre entro il limite massimale assicurato, ma comunque non
oltre lire duecentomila a persona, in caso di furto totale
del bagaglio o ritardo di riconsegna di oltre 24 ore (debitamente
comprovato dal vettore) è previsto il rimborso di quanto
speso per l'acquisto di capi di vestiario di prima necessità.
Il rimborso per tali capi verrà effettuato in base
al valore a nuovo solo a presentazione fattura o ricevuta
d'acquisto e purchè l'acquisto stesso sia avvenuto
nelle località estere previste dall'itinerario di viaggio.
2) Limitazioni
La garanzia assicurativa è prestata con le seguenti
limitazioni:
a) tutto quanto non costituisce abbigliamento, è coperto
cumulativamente fino ad un massimo pari al 50% del massimale
assicurato;
b) gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto
prezioso sono assicurati cumulativamente fino ad un massimo
pari al 30% del massimale assicurato;
c) il limite di risarcimento per singolo oggetto (e come tale
sono considerati l'insieme degli articoli sportivi e l'insieme
dei corredi fotografici) è fissato nel 25% del massimale
assicurato con un massimo in ogni caso di duecentocinquantamila;
d) le pellicole ed i nastri magnetici sono assicurati solo
per il valore di acquisto documentato;
e) Spese di rifacimento documenti d' identità, nel
limite di lire duecentomila sempre entro il massimale assicurato
per
persona.
3) Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
i danni provocati dolosamente o per colpa incuria o negligenza
dell'Assicurato; i danni derivanti da colaggio liquidi, insufficiente
o inadeguato imballaggio, da normale usura, da difetti di
fabbricazione e da eventi atmosferici; il denaro in ogni sua
forma, i documenti, i titoli, le collezioni, i souvenir, le
armi personali e da difesa; i danni di rottura (a meno che
tali danni si siano verificati a seguito di incidenti al mezzo
di trasporto, forza maggiore); danni derivati da dimenticanza,
smarrimento, perdita o incuria dell'Assicurato; il furto di
bagaglio a bordo di motoveicoli, all'esterno di veicoli o
all'interno di veicoli lasciati incustoditi. I beni che, diversi
da capi di abbigliamento, siano stati consegnati insieme ai
capi stessi o ad imprese di trasporto, incluso il vettore
aereo, non sono coperti da assicurazione. A bordo di veicoli,
anche se custoditi, non sono garantiti i beni, al cui precedente
punto 2 b e gli accessori fissi o di servizio dei veicoli
stessi, intendendosi come tali, anche l'eventuale autoradio/registratore
estraibile.
4) Criteri di risarcimento
La Società rimborserà il danno in base al valore
a nuovo al momento del sinistro purchè la proprietà
sia regolarmente comprovata da idonea documentazione (fattura
o ricevuta fiscale) e i beni siano stati acquistati da non
più di 3 mesi. In assenza di tale documentazione, il
rimborso avverrà, tenuto conto del degrado e stato
d'uso dei beni e con un massimo di lire centomila per ogni
singolo oggetto. Per i beni acquistati nel corso del viaggio
, l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se
l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo
di spesa. In ogni caso resterà a carico dell'Assicurato,
per ciascun sinistro, una franchigia assoluta di lire centomila.
5) Obblighi dell'Assicurato
Pena la perdita al diritto dell'indennizzo, l'Assicurato ha
l'obbligo di presentare denuncia alle competenti autorità
facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti
in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata
all'apposito ufficio aeroportuale.
Si consiglia la stipula di una polizza
integrativa a copertura del bagaglio per danni, smarrimento,
furto e/o rapina. La stessa potrà essere richiesta
all'atto della prenotazione.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA
Vi segnaliamo che all'atto della prenotazione è possibile
stipulare una polizza contro le penalità di annullamento,
il cui premio ammonta al 5% del costo totale del viaggio.
1) Oggetto dell'assicurazione
La società rimborserà all'Assicurato entro il
capitale assicurato e con lo scoperto di cui al successivo
punto 4, le penalità di annullamento corrisposte dall'Assicurato
ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio
(per quanto riguarda la biglietteria aerea ai sensi della
normativa che regola la relativa tariffa), se il viaggio e/o
soggiorno verrà annullato per una delle seguenti circostanze
imprevedibili e non preesistenti al momento della stipula
della polizza: decesso dell'Assicurato, di qualsiasi persona
con lui convivente (escluso i domestici), di genitori, fratelli,
figli, suoceri, generi, nuore, della persona con la quale
doveva condividere la stessa camera, ovvero dell'unico socio
o co-titolare della Ditta dell'Assicurato; malattia o infortunio
delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da
comportare per l'Assicurato l'impossibilità a intraprendere
il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della
necessità di prestare assistenza alle stesse persone
malate o infortunate; danni materiali all'abitazione, allo
studio o all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza; impossibilità di raggiungere
il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
convocazione della Pubblica Autorità;
furto dei documenti necessari all'espatrio quando sia comprovata
l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
2) Variazione di programma
Qualora a seguito di uno degli eventi indicati al precedente
punto 1 il viaggio o la locazione vengano iniziati posteriormente
alla prevista data di partenza ovvero, ove sia già
iniziato il viaggio o la locazione, essi debbano essere interrotti,
la Compagnia rimborserà il costo del viaggio organizzato
o della locazione, proporzionalmente al periodo di giorni
non utilizzati.
3) Norme per la sottoscrizione
Le prestazioni previste della garanzia devono essere sottoscritte
al momento della prenotazione del viaggio o, al più
tardi, entro 30 giorni di calendario prima della partenza.
4) Capitale scoperto
L'assicurazione è prestata entro il limite del costo
al viaggio/soggiorno indicato in polizza e comunque fino ad
un massimo di Lire 10 milioni per persona e di lire 20 milioni
per nucleo familiare e con uno scoperto (per il solo caso
di malattia senza ricovero) pari al 10% da calcolarsi sulla
penale applicata con il minimo di lire centomila.
5) Limitazione
La società rimborserà la penale di annullamento
prevista alla data in cui si è manifestato l'evento
che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggior quota
di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia
all'Agenzia di Viaggio resterà a carico dell'Assicurato.
6) Denuncia di sinistro
Pena la perdita del diritto a risarcimento, in caso di sinistro
l'Assicurato o chi per esso è tenuto a farne denuncia
a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro cinque
giorni dall'evento. La Società si riserva il diritto
di chiedere in visione tutta la documentazione necessaria
per ammettere il sinistro a risarcimento.
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